LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 8.
Organo amministrativo del fondo.
1. È istituito il "Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato", in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
2. Il Comitato di cui al comma 1è composto da:
a) l’assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
e) tre rappresentanti delle province e Città metropolitana di Milano designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale; (8)
f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
fbis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale. (9)
3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.
5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.
8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.
9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l’espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.
NOTE:
8. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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