LEGGE REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 13
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 9.
Rete dei servizi d’inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale.
1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province e Città metropolitana di Milano definiti dalla l.r. 22/2006, i servizi sociosanitari e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio. (10)
NOTE:
10. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, dall'art. 12, comma 1, lett. e) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia