LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 9.
Rete dei servizi d’inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale.
1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province e Città metropolitana di Milano definiti dalla l.r. 22/2006, i servizi sociosanitari e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio. (10)
2. A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi