Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 11.
Disciplina delle unità d’offerta.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d’intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d’offerta preposte all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia