LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 12 bis
(Clausola valutativa)(12)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta, per ciascuna provincia:
a) gli interventi realizzati attraverso il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, i soggetti che ne hanno beneficiato e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione rispetto alla platea di potenziali beneficiari, le risorse utilizzate e gli ostacoli emersi nel raggiungimento degli obiettivi programmati;
b) gli inserimenti lavorativi che è stato possibile favorire attraverso le convenzioni, le cooperative sociali coinvolte e le forme di sostegno regionale di cui hanno beneficiato per l’inserimento lavorativo di persone disabili;
c) gli esiti delle forme di raccordo e collaborazione fra servizi per il lavoro, socio assistenziali, educativi e formativi che operano sul territorio nel migliorare il supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale delle persone disabili;
d) le iniziative adottate per sensibilizzare le imprese e aumentare la conoscenza e il ricorso alle misure per facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili;
e) i risultati dell’applicazione della legge 68/1999 e le eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo degli strumenti del collocamento mirato di cui all’articolo 5;
f) gli eventuali aggiornamenti su specifici temi che il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte ed elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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