LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 3.
Incompatibilità.
1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli e delle giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;
b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l’incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
c) amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;
d) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera c);
e) dipendente della Regione Lombardia.
2. Non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1, lettere c) ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e private e per i dipendenti della Regione Lombardia, qualora gli stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi