LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 17.
1. Ferme restando le competenze stabilite dall’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:(41)
b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1);(43)
c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, a esclusione dei casi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2);(44)
c bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, a esclusione di quelli di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3). Ai fini della presente legge sono 'impianti a carattere innovativo' quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;(45)
c ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006;(46)
c quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento));(47)
e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;(49)
i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003 ;
i bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CE 14/06/2006, n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.(50)
1 bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.(51)
1 ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.(52)
NOTE:
43. La lettera già modificata dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 e parzialmente oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 (articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12) è stata successivamente sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 12 luglio 2007, n. 12e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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44. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 e successviamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. g) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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45. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.. La lettera è stata successivamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. h) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11 e dall'art. 17, comma 1, lett. i) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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46. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. La lettera è stata successivamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. h) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Vedi anche art. 25 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 8, comma 13, lett. h) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia