LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica
1. La pianificazione regionale energetica, ambientale e climatica è costituita dall’atto di indirizzo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono definiti gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione energetico climatica nazionale, determina con il PREAC:
a) gli obiettivi e le misure per la riduzione dei consumi energetici mediante incremento dell’efficienza nei settori d’uso finali e del risparmio dei consumi, determinando il contributo di ciascun settore e il fabbisogno complessivo energetico regionale;
b) la produzione di energia da fonte rinnovabile, in relazione alla disponibilità delle fonti, alla struttura di rete, al modello di consumo e tenendo conto del contesto ambientale;
c) la riduzione delle emissioni climalteranti per settori d’uso finali, con esclusione del settore Emission Trading System (ETS) di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, n. 87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, tenendo conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere gli obiettivi ottimali declinati nella relativa pianificazione e programmazione di settore, concorrendo alla riduzione degli inquinanti in atmosfera;
g) gli strumenti per favorire comportamenti individuali in linea con gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);
2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, è aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.
NOTE:
118. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 18 luglio 2025, n. 11. V edi anche l'art. 15, comma 3, della l.r. 18 luglio 2025, n. 11. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia