LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 30.
Pianificazione energetica regionale.
1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PREAC, determina:(112)
a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:
1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche;(113)
2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità  dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate privilegiando la produzione di energia da fonti rinnovabili e la modalità di autoconsumo.(114)
2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, prevede obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti fissati in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 19, dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (COP21), e può essere aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche di obiettivi nazionali ed europei derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.(115)
2 bis. (116)
NOTE:
112. Il comma è stato modificato dall'art. 29, comma 1, lett. d) della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. Successivamente l'alinea del comma è stato modificato dall'art.18, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
113. Il numero è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
114. La lettera è stata modificata dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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