LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 30(118)
Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica
1. La pianificazione regionale energetica, ambientale e climatica è costituita dall’atto di indirizzo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono definiti gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione energetico climatica nazionale, determina con il PREAC:
a) gli obiettivi e le misure per la riduzione dei consumi energetici mediante incremento dell’efficienza nei settori d’uso finali e del risparmio dei consumi, determinando il contributo di ciascun settore e il fabbisogno complessivo energetico regionale;
b) la produzione di energia da fonte rinnovabile, in relazione alla disponibilità delle fonti, alla struttura di rete, al modello di consumo e tenendo conto del contesto ambientale;
c) la riduzione delle emissioni climalteranti per settori d’uso finali, con esclusione del settore Emission Trading System (ETS) di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, n. 87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, tenendo conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere gli obiettivi ottimali declinati nella relativa pianificazione e programmazione di settore, concorrendo alla riduzione degli inquinanti in atmosfera;
d) le misure per la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei settori di utilizzo;
e) il progressivo incremento della resilienza al cambiamento climatico del sistema energetico;
f) le misure di contrasto alla povertà energetica;
g) gli strumenti per favorire comportamenti individuali in linea con gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);
h) il costante monitoraggio delle emissioni in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), con verifica di eventuali scostamenti per l’individuazione, nel caso, delle conseguenti misure correttive;
i) la diversificazione delle fonti di produzione di energia secondo criteri di sostenibilità favorendo, per gli impianti alimentati da combustibili fossili, prioritariamente l’adeguamento degli impianti esistenti.
2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, è aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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