LEGGE REGIONALE
22 dicembre 2003
, N. 27
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004
(BURL n. 52, 1° Suppl. Ord. del 27 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-22;27
Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 ter dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“3 ter 1. E' istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente.”;
“3 ter 1. E' istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente.”;
b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 è inserita la seguente:
“a bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività;”;
“a bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività;”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;
“2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;
d) il comma 4 ter dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;
“4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;
e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Cooperative di garanzia e consorzi fidi)
“1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.”.
“Art. 9
(Cooperative di garanzia e consorzi fidi)
“1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.”.
2. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:
“d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero;”;
“d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero;”;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.
5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”).”.
“5 bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.
5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”).”.
3. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)(14)è apportata la seguente modifica:
4. La Regione, per l’ammissione alle agevolazioni in forma automatica di cui all’articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si avvale di Finlombarda Spa per il supporto organizzativo, la raccolta delle domande, l’istruttoria, la comunicazione dell’esito alle imprese richiedenti, nonché per l’erogazione delle agevolazioni. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il direttore generale competente stipula, previa deliberazione della Giunta regionale, la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore.
5. In attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) ai fini della concessione delle risorse derivanti dai bandi in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile), è istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane)(16)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare.”.
“4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare.”.
7. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 41 bis è sostituita dalla seguente:
“(Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive)”;
“(Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive)”;
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 41 bis sono sostituiti dai seguenti:
“1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.”.
“1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.”.
8. Alla legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 – II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(18)è apportata la seguente modifica:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia