LEGGE REGIONALE
22 dicembre 2003
, N. 27
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004
(BURL n. 52, 1° Suppl. Ord. del 27 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-22;27
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona.
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” - Collegato 2003)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino all’entrata in vigore della legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.”;
“2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino all’entrata in vigore della legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.”;
b) il comma 9 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“9. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema anche nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi.”.
“9. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema anche nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia