LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004 , N. 10

Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione Lombardia, riconoscendo l’alto valore civile e morale dei caduti nell’adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Repubblica, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.
1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.(2)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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