LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004 , N. 10

Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10

Art. 2 bis
Giornata regionale della sicurezza stradale.(3)
1. A partire dall'anno 2020, nel mese di novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, istituita in via permanente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.
2. A partire dall'anno 2020, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare, nello stesso mese indicato al comma 1, ad agenti e militari delle Forza dell'Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, e a operatori delle pubbliche assistenze di Regione Lombardia, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, nonché alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione del riconoscimento di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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