LEGGE REGIONALE
3 maggio 2004
, N. 10
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10
Art. 2 quater
1. In attuazione dell'articolo 2 terè istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il 'Fondo in favore delle vittime del dovere'.
2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale
4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia