LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004 , N. 11

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione riconosce l’importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
2. La Regione a tal fine:
a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
c) sostiene l’iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all’e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e 1 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;
d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
e) sostiene gli interventi a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell’ambito dello sviluppo locale;
f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato locali;
g) favorisce l’attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all’articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall’articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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