LEGGE REGIONALE
5 maggio 2004
, N. 11
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11
Art. 2.
Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:(1)
1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.(2)
2. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani” e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.(3)
3. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.(4)
4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 e successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Vedi anche art. 6, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia