LEGGE REGIONALE
5 maggio 2004
, N. 11
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11
Art. 7.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL))(7)è sostituito dal seguente:
“3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r.. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.”.
“3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r.. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia