LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 28
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28
Art. 2.
Ruolo dei comuni, delle province e della Regione.
1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione , nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l’adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.
3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un’intesa in merito all’applicazione della legge 53/2000.
4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.
5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.
6. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, in attuazione dell’articolo 26, comma 1, della legge 53/2000 e dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia