LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 3.
Principi di cooperazione e di sussidiarietà.
1. L’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all’articolo 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.
2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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