LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 6.
Contributi per i piani territoriali degli orari.
1. La Regione, in attuazione degli indirizzi del documento di economia e finanza regionale (DEFR), concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti secondo le tipologie indicate al comma 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al primo periodo.(2)
3. Nel definire le modalità di concessione dei contributi è data priorità a:(4)
a) associazioni di comuni anche mediante unioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti; (5)
b) comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.
4. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
b) progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell’articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
c) progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
d) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
e) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;
f) progetti rientranti in specifiche aree d’azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;
g) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all’articolo 5, promossi dai soggetti di cui al comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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