LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 7.
Gestione degli interventi.
1. La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni dell’AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e può essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.
2. Le università, le istituzioni dell’AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l’autonoma iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì l’accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell’attività lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell’abbandono degli studi universitari.
3. Le università, le istituzioni dell’AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:
a) rilevano il fabbisogno di servizi;
b) emanano i bandi per i servizi a concorso;
c) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso ai servizi a concorso;
d) erogano le prestazioni finanziarie;
e) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;
f) conferiscono al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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