LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004 , N. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39

Art. 6.
Catasto degli impianti di riscaldamento.
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale.
2. La Regione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento previste dall’articolo 16 del D.P.R. 551/1999, assicura che i catasti di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici regionali competenti.
3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano resi disponibili ai comuni stessi.
4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di gestione energia, che impediscano l’accesso ai dati relativi ai consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo, sono nulle.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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