LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 4 bis(40)
(Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica quale organismo di confronto tra la Regione e gli enti organizzatori di cui all’articolo 3, comma 3, sulle tematiche riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. La Consulta è convocata e presieduta dall’assessore regionale competente in materia o suo delegato ed è composta dai responsabili del servizio di cui all’articolo 4, comma 2, o loro delegato, e dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, con funzioni di segretario della Consulta.
3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie, ove istituiti.
4. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno e può operare tramite gruppi di lavoro. Il segretario della Consulta provvede alla redazione dei verbali delle sedute.
NOTE:
40. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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