LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
(Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica quale organismo di confronto tra la Regione e gli enti organizzatori di cui all’articolo 3, comma 3, sulle tematiche riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. La Consulta è convocata e presieduta dall’assessore regionale competente in materia o suo delegato ed è composta dai responsabili del servizio di cui all’articolo 4, comma 2, o loro delegato, e dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, con funzioni di segretario della Consulta.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia