Legge Regionale 4 novembre 2005 , N. 16

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 45, 1° suppl. ord. del 08 Novembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-11-04;16

Art. 8
(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Sono autorizzate per il triennio 2005/2007 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già  autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2005/2007 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 20.424.494,16 di competenza e di cassa, per l'anno 2005, € 353.422,00 di competenza, per l'anno 2006, mentre per l'anno 2007 le maggiori risorse di competenza disponibili ammontano a € 346.578,00.
4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 2, sono di € 2.509.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 11.000.000,00 di competenza, per l'anno 2006 e € 500.000,00 di competenza, per l'anno 2007.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2005/2007 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono € 41.001.960,40 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2006, e di € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2007.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono di € 101.792.474,05 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 211.543.041,60 di competenza, per l'anno 2006, ed € 386.613.357,32 di competenza, per l'anno 2007.
8. E' autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2005 per € 35.094.637,27 e l'assunzione degli stessi di € 90.281.058,23 di competenza, per l'anno 2006, e di € 373.153.790,62 di competenza, per l'anno 2007, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà  autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della l.r. 41/2004 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, è così modificata: € 352.254.418,29 per il 2005, € 204.667.239,56 per il 2006 e € 100.884.618,85 per il 2007, coperte, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella C e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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