Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 2
(Competenze della Regione )
1. Competono alla Regione:
a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6;
e) l’individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l’occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’articolo 8;(4)
g) la gestione di Borsa lavoro Lombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.
1 bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le province e la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli enti locali:(5)
a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l’omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;
b) l’organizzazione dei servizi per l’impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali
c) l’integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
d) l’integrazione dei servizi della filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;
e) le modalità operative con cui assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015.
NOTE:
4. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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