Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 4
1. E’ delegato, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all’allegato A, connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l’impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
4. La Regione adotta, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l’impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del relativo personale, anche in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell’entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)”, tra cui le sedi dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono, nei termini e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro, attuare iniziative per migliorare l’efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali e coadiuvare la Regione nello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).(9)
7. Le province e la Città metropolitana di Milano presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle funzioni esercitate secondo gli indirizzi nazionali e regionali, fatte salve le responsabilità connesse a tale esercizio.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia