Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)
1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sugli indirizzi di programmazione(11) di cui all’articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell’istruzione e della formazione, l’incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d’impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.
3. La Commissione è nominata all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è così composta:(12)
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia