Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 12
(Rete dei servizi per il lavoro)(17)
1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: (18)
a) operatori accreditati ai sensi dell’articolo 13, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 14;
c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
d) centri per l’impiego;
e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.
2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.(19)
3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.
NOTE:
17. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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