Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 12
1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: (18)
a) operatori accreditati ai sensi dell’articolo 13, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.(19)
3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia