Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 15
(Particolari forme di autorizzazione)
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 14, per i comuni, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e per le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie.
2. La Giunta regionale disciplina, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia