Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 17
(Valutatore indipendente)
1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.
2. Al valutatore indipendente è assicurato l’accesso alle informazioni raccolta da Borsa lavoro Lombardia, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio e dalle province.
3. Il valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e all’Osservatorio, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.(24)
3 bis. Qualora i servizi di cui all’articolo 16 siano finanziati prevalentemente mediante le risorse del Fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono svolte dal valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell’Unione europea relativi alla gestione dello stesso fondo.(25)
NOTE:
24. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. i), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia