Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 25
(Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)
1. La Regione, in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dagli indirizzi di programmazione(11), può sostenere, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali volti ad assicurare:
a) la formazione e l’aggiornamento professionale;
b) forme di sostegno al reddito complementari o integrative in caso di sospensione del lavoro per crisi o in caso di disoccupazione;
c) integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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