Legge Regionale
11 dicembre 2006
, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 4
(Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra)
1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.
2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare.
3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dell'Inventario regionale delle emissioni in aria (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici, con finalità di analisi di scenario, mappe di inquinamento e previsioni di qualità dell'aria.
4. L'ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure d'intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali, internazionali e gli istituti universitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia