Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 13
(Misure per la limitazione del traffico veicolare)
1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.(25)
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:(25)
a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.(25)
4. Sono esclusi dalle limitazioni:
a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
b) i veicoli a basse emissioni muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;(26)
c) i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, secondo quanto definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;(27)
d) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;(28)
e) i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del d.lgs. 285/1992;
f) (29)
g) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all'evoluzione tecnologica del settore;
h) altre tipologie di veicoli, in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d’utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali:(30)
1) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;
2) veicoli di pronto soccorso sanitario;
3) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;
4) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap;
5) veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
6) autovetture targate CD e CC;
h bis) i veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.(31)
h ter) altre tipologie di veicoli appartenenti a categorie di soggetti con caratteristiche socio-economiche, anagrafiche o reddituali di fragilità sociale individuate dalla Giunta regionale, per i quali occorre assicurare il contemperamento degli impatti socioeconomici derivanti dall'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione di cui al presente articolo, nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale o veicoli appartenenti a categorie di soggetti che si trovano in specifiche situazioni meritevoli di tutela individuate dalla Giunta. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità attuative e la durata, anche con carattere di temporaneità, di tali esclusioni.(32)
4 bis. Per una più efficace applicazione di quanto previsto al comma 4, lettere b) e c), ai fini della riduzione dell’emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della salute pubblica, la Giunta regionale:(33)
a) individua la tipologia di veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione della lettera b) del comma 4;
b) definisce, sulla base dell’evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci previsti alla lettera c) del comma 4.
5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6 bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.(34)
6 bis. Al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente, nonché per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, è consentito, tenuto conto dello stato di qualità dell'aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Per le finalità di cui al primo periodo e allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione degli inquinanti connessi alla circolazione, possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e, a richiesta, installati dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l’effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.(36)
NOTE:
25. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2008. Torna al richiamo nota
27. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. Torna al richiamo nota
28. La lettera è stata sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22. Torna al richiamo nota
32. La lettera è stata aggiunta dall'art. 24, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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