Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 14
(Misure su veicoli e carburanti)(37)
1. Nell'ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per:
a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;
c) l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali ad esempio i carburanti gassosi e bio-derivati;
d) l'utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali ad esempio le elettriche e le ibride;
e) l'utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti;
f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri di rinnovo del parco veicolare di servizio della Regione e delle amministrazioni locali, ai fini della dotazione esclusiva di veicoli a basso impatto ambientale.
3. La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito d'imposta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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