Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 15
(Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità)(37)
1. La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un'offerta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti.
2. Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, all'atto dell'adozione o dell'aggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni, prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto:
a) dell'adattamento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle misure di limitazione del traffico veicolare, anche definendo un'opportuna offerta di servizi innovativi pubblici e collettivi, qualora l'effettiva domanda di trasporto non possa essere soddisfatta dai tradizionali servizi di linea;
b) dell'accessibilità e della funzionalità all'interscambio con linee di forza del servizio ferroviario e metropolitano.
3. La previsione delle misure di pubblica utilità di cui al comma 2 comporta la revisione dei programmi di esercizio contenuti nei contratti di servizio, di cui alla l.r. 22/1998.
4. Gli accordi stipulati tra Regione ed enti locali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), che prevedono l'assegnazione di nuove risorse statali per gli investimenti, sono rivisti nel caso di assegnazione di nuove risorse statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale con autobus a basso impatto ambientale.
5. La Regione , di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti definiti per ambiti territoriali, in coordinamento con i mobility manager aziendali e di area, contenenti misure volte a:
a) agevolare l'integrazione dei sistemi di trasporto;
b) regolamentare l'accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e migliorando l'offerta di trasporto pubblico;
c) definire tariffe per la sosta, l'accesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali, anche in relazione ai fattori di congestione e di inquinamento;
d) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing;
e) integrare l'offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata;
f) realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore;
g) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio;
h) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato;
i) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta e prenotazione dei servizi di trasporto;
j) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città);
k) promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico;
l) accelerare il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale e promuovere l'utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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