Legge Regionale
11 dicembre 2006
, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 29
(Modifica di leggi regionali)
1. Alla l.r. 26/2003(86) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):
"d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.";
b) dopo la lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 28 sono inserite le seguenti lettere e quater) ed e quinquies):
"e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del d.PR. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.";
d) al comma 1 dell'articolo 30 le parole "Programma energetico regionale (PER)" sono sostituite con le parole "Programma energetico ambientale regionale (PEAR)";
f) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia".
NOTE:
86. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 , per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia