Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9 bis
(Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali)(4)
1. Le spese per il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all’articolo 7 quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull’assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.
2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell’articolo 7 quater sono, altresì, rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e alle condizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ove ricorra uno dei seguenti casi:(10)
a) l’esito della consultazione referendaria comunale di cui al presente comma non sia favorevole secondo i criteri di valutazione dei risultati di cui all’articolo 9 ter, commi 5 e 6;
b) il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio di cui all'articolo 7 sexies, ai sensi dell’articolo 7 septies, comma 1.
2 bis. Il rimborso delle spese referendarie di cui al comma 2è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:(11)
a) presentata dai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del referendum consultivo comunale, nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
b) contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui all’articolo 7 sexies, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
2 ter. L’attestazione di cui al comma 2 bis:(11)
a) è presentata al Presidente della Regione, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese;
b) attesta la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, e l’effettuazione del referendum di cui al comma 2 secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies, commi 1 e 2, e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
c) riporta gli esiti della consultazione e indica l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione, con allegazione dei verbali di proclamazione degli stessi risultati.
2 quater. L’esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali, di cui al comma 2 bis, è pubblicato nel BURL.(11)
2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all’articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale.(11)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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