Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9 sexies
(Disposizioni particolari per l’incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo)(4)
1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell’allegato B bis.
2. In caso di indizione di referendum consultivo per l’incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest’ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell’incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell’allegato B bis.
3. Le disposizioni legislative per l’incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del comma 2 acquistano efficacia a seguito dell’entrata in vigore delle norme che, prevedendo l’incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest’ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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