1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.
3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia