Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 12
(Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali)(13)
1. I provvedimenti amministrativi dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.(14)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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