Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 13
1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia