Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 17
(Atti di adesione all’iniziativa)
1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell’iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l’iniziativa.
2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l’adesione o meno all’iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi