Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 24
(Abrogazioni)
1. Le leggi indicate nell’allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:
a) il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario); (15)
b) la lett. a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico). (16)
2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all’allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
3. Le leggi indicate nell’allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall’articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) all’articolo 25 della l.r. n. 34/1983.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia