Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 25
1. Alle spese per l’effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”- programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.(18)
NOTE:
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 6 luglio 2017, n. 17.
19. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 6 luglio 2017, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia