Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 25
(Norma finanziaria)(17)
1. Alle spese per l’effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”- programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.(18)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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