Legge Regionale
27 dicembre 2006
, N. 30
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
Art. 1
(Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)(1)
1. In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.(2)
1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.(3)
1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.(4)
1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, dello Statuto d’autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale.(5)
1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.(6)
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:(7)
a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;(8)
b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;(9)
c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.(11)
c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell’elenco di cui al comma 1 per: (12)
1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all’allegato A1, sezione I;(13)
2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.(14)
3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell’adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1.(15)
4 bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all’allegato A1.(17)
5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 9-bis è aggiunta la seguente:
"d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.";
b) dopo l’articolo 79 sono inseriti i seguenti:
"Art. 79 bis
(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)
1. Per assicurare l’armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.
Art. 79 ter
(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)
1. I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.".
5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.(20)
5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva.(21)
5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:(22)
5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.(23)
5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.(24)
5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.(25)
5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.(26)
5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA).(27)
5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall’articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008.(28)
5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all’Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione.(29)
5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse.(30)
5 quaterdecies. [Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi.](31)
NOTE:
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 1) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 2) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14e successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
9. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 3) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
10. Il numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 4) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
11. Il numero è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 5) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
12. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 5) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
13. Il numero è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 6) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
15. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
31. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 159/2020 l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia