Legge Regionale 27 dicembre 2006 , N. 30

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30

Art. 8
(Soppressione dell’Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni)
1. L’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.
2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all’Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.(46)
2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l’esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell’AIPO, di cui all’Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022”, sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.(46)
3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).(47)
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" - Collegato 2006).
5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell’AIPO, come indicato nell’allegato C.
5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).(48)
6. I beni di proprietà dell’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all’esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.(49)
7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall’esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all’esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall’AIPO, secondo le rispettive competenze.(50)
9. La Regione, ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.
10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d’intesa con la direzione generale Infrastrutture e Mobilità, all’eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.
11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona)(52);
b) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna)(53);
d) (55)
e) il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(56).
11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell’Allegato B, sezione ‘Porti e Zone portuali’. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 15 della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022” entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.(57)
NOTE:
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 31, comma 3, lett. a) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
52. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1980, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 4 gennaio 1983, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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