Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 40 bis
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007’ e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco del Monte Barro nel comune di Valmadrera si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia