Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 45
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette), il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 6 aprile 2004, n. VII/992, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro).
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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