Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 46
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Adamello, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco regionale dell'Adamello), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 47, da tabelle con la scritta 'Parco Adamello', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia