Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 101
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, fatte salve le modifiche, anche sostitutive, successivamente apportate ai sensi di legge.(68)
2. Il confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 102, da tabelle con la scritta 'Parco del Serio', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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