Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 147
(Attività del parco)
1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso:
a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;
b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;
c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;
d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;
e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell'ambiente come in particolare l'agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.
2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell'uso del suolo o una modifica dell'ambiente naturale.
3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d'esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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