Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 15
(Istruzione e formazione tecnica superiore)
1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale di IV livello EQF.(43)
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.
3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia