Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 15
(Istruzione e formazione tecnica superiore)
1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale di IV livello EQF.(43)
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.
3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.
NOTE:
43. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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